REGOLAMENTO
COMITATO REGIONALE UNPLI PUGLIA
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REGOLAMENTO Associazione Turistica Pro Loco “L. Strada”
PREMESSA:
Il presente regolamento si pone l’obiettivo di semplificare e al tempo stesso chiarire lo svolgimento della vita associativa dell’associazione turistica Pro Loco “Luigi Strada” di Marina di Ginosa. Le determinazioni assunte in seno a tale documento, perché prese a seguito di delibera di assemblea, hanno valore cogente per i membri dell’associazione i quali, perché volontariamente iscritti, sono tenuti al rispetto e all’applicazione di ogni norma dello Statuto associativo, del presente regolamento e di ogni deliberazione che l’assemblea, ordinaria e straordinaria, adotta nelle sedute di volta in volta convocate, nonché al rispetto delle generali disposizioni sulle associazioni contenute nel Codice civile. Il presente “Regolamento” costituisce parte integrante dello Statuto della Pro Loco “Luigi Strada” di Marina di Ginosa.
- TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
- TITOLO II: NORME DI COMPORTAMENTO
- TITOLO III: COMITATI
- TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI
- TITOLO V : REGOLAMENTO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1) Il presente regolamento (a completamento dello statuto al quale si rifà) è un documento che intende definire la linea ispiratrice e le caratteristiche operative della Pro Loco “Luigi Strada” di Marina di Ginosa.
Art. 2) La vita dell’associazione Pro Loco deve rappresentare un forte momento di sollecitazione, proposizione, sintesi ed unione di tutte le risorse umane esistenti nella località al fine di valorizzare le risorse turistiche e socio-culturali presenti sul territorio nel rispetto delle proprie finalità ed autonomie.
Art. 3) La Pro Loco non può in alcun modo essere utilizzata come veicolo per il compimento di interessi personali.
Art. 4) La Pro Loco aderisce all’UNPLI (“Unione Nazionale Pro Loco Italiane”) ed è quindi tenuta ad osservarne le disposizioni, le delibere ed i principi.
Art. 5) Qualsiasi delibera non riportata sul registro dei verbali, o consiliari o assembleari o sindacali, è nulla. Le iniziative assunte in difformità da quanto sopra sono sotto la personale responsabilità degli amministratori, che le hanno assunte.
Art. 6) Nel caso di omissione di atti dovuti o contrari ai fini istituzionali da parte degli Organi sociali si può inoltrare ricorso al Comitato Regionale che assume le necessarie determinazioni.
Art. 7) Il presidente è responsabile unitamente al Consiglio di Amministrazione del perseguimento degli obiettivi dell’Associazione ed è garante della coerenza tra obiettivi perseguiti e attività svolte.
Art. 8) Il Consiglio Direttivo, nell’ambito delle proprie funzioni, disciplinerà le singole attività, all’interno della Pro Loco “Luigi Strada” di Marina di Ginosa, con appositi regolamenti.
Art. 9) Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento della propria attività istituzionale, in osservanza alle norme statutarie ed in linea con la “Carta dei Principi” – UNPLI Nazionale, adotterà tutte le misure necessarie affinché siano divulgate, in tempi congrui , tutte le informazioni e le opportunità a favore dei Soci e degli appartenenti alla comunità locale, così come previsto dal “Principio di legame con il territorio” (art. 5, carta dei Principi), nel pieno rispetto del “Principio di Democrazia” (art. 7, carta dei Principi) e “Principio di Trasparenza” (art. 9, carta dei Principi).
Art. 10) Presso la sede sociale, dovranno essere sempre esposti, a disposizione di tutti: a) Copia dello Statuto; b) Copia del Regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci e sue eventuali successive modifiche;
Art. 11) Presso la sede sociale, dovranno essere tenuti, consultabili da tutti i soci su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti, i seguenti Registri obbligatori:
a) Inventario dei beni della Pro Loco aggiornato all’inizio dell’anno.
b) Verbali dell’Assemblea (art. 9.19 dello Statuto Pro Loco “Luigi Strada”)
c) Verbali del Consiglio Direttivo (art. 10.13 dello Statuto Pro Loco “Luigi Strada”)
TITOLO II: NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 12) Il socio si deve attenere ad un comportamento di collaborazione e correttezza nei confronti dell’associazione e degli altri soci.
Art. 13) I soci hanno il dovere di difendere il buon nome della Pro Loco e di osservarne le regole dettate.
Art. 14) Le decisioni dell’assemblea dei soci, indetta come da statuto e le decisioni prese in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento vincolano tutti i Soci anche i non pervenuti, gli astenuti ed i dissenzienti.
Art. 15) L’associato non deve porre pregiudizi ed entrare in polemica con altri soci, perché tali atteggiamenti non favoriscono una partecipazione costruttiva.
Art. 16) L’obbiettività è tanto più possibile, quanto più gli associati dimostrino una conoscenza delle cose e dei fatti.
Art. 17) L’imparzialità, è tanto più gradita, quanto più gli associati, dimostrino di avere un interesse sociale.
Art. 18) La collegialità è tanto più possibile quanto più gli associati dimostrino la loro collaborazione ed una costante attenzione alle direttive ed alle assemblee del Consiglio.
Art. 19) Il Socio che è tenuto a svolgere compiti o mansioni per conto della Pro Loco, si deve distinguere nei rapporti con il pubblico per cortesia e disponibilità professionale nonché divulgare l’attività e le finalità della Pro Loco.
Art. 20) Il Socio che commetta entro e/o fuori della Pro Loco, azioni ritenute disonorevoli, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, può essere radiato dal Collegio dei Probiviri dietro segnalazione del Consiglio Direttivo.
TITOLO III: COMITATI
Art. 21) Per il miglior funzionamento dell’Associazione, sono previsti dei settori di competenza da costituire ogni qual volta ce ne sia il bisogno.
Art. 22) Sarà nominato, dal Consiglio Direttivo, uno o più coordinatori per ogni singolo progetto o settore di particolare interesse per la Pro Loco.
Art. 23) Possono far parte dei settori di competenza i soci ed eventuali collaboratori esterni che abbiano, per quel particolare progetto o settore, spiccate attitudini o una notevole esperienza.
Art. 24) Quando lo si ritenga necessario, i coordinatori saranno chiamati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo. In tale circostanza, il coordinatore può partecipare al Consiglio Direttivo senza potere deliberante.
Art. 25) I collaboratori si devono attenere alle direttive e alle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26) Le modifiche al Regolamento Interno devono essere presentate all’Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo, con relazione scritta e motivata.
Art. 27) Le modifiche al presente Regolamento, per entrare in vigore, devono essere approvate dall’Assemblea dei Soci con votazione a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
Art. 28) Abrogazione. Con l’approvazione del presente testo viene espressamente abrogato il precedente regolamento approvato in Marina di Ginosa il ________
TITOLO V : REGOLAMENTO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE
Procedure per lo svolgimento dell’assemblea dei Soci Pro Loco “Luigi Strada” di Marina di Ginosa.
Approvato dall’assemblea dei Soci in data ………… In conformità a:
STATUTO PRO LOCO “Luigi Strada” MARINA DI GINOSA
REGOLAMENTO PRO LOCO “LUIGI STRADA” MARINA DI GINOSA
REGOLAMENTO GENERALE DELL’UNPLI PUGLIA
REGOLAMENTO UNIONE NAZIONALE DELLE PRO LOCO D’ITALIA
Art. 1 – Procedure comuni
1.1 Le Assemblee sono convocate con delibera del Consiglio di Amministrazione diramata a tutti i Soci iscritti e comunicata per conoscenza all’Unpli Puglia almeno dieci giorni prima della data di svolgimento per permettere l’invio di un proprio rappresentante.
1.2 La convocazione assembleare deve pervenire ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata tramite posta ordinaria o email (Sms o Social Network), per quei soci che abbiano optato per tale modalità di comunicazione. L’avviso di convocazione deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno, stabilito dal Consiglio Direttivo, deve essere esposto nella sede sociale e può essere, per una più rapida divulgazione, esposto in luoghi pubblici.
1.3 Possono partecipare a detta Assemblea tutti i Soci in possesso dei requisiti di cui all’art. 6.1 dello Statuto; hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la quota associativa sia dell’anno precedente che dell’anno in corso, entro il 28 febbraio. I soci morosi che abbiano regolarizzato il tesseramento, sino ad un massimo di due annualità, non hanno comunque diritto di voto, attivo e passivo.
1.4 L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente in carica del Consiglio di Amministrazione, che provvede alla verifica della sua validità statutaria.
1.5 Il verbale dell’Assemblea deve essere trasmesso al Comitato Regionale Unpli Puglia entro trenta giorni dalla data di svolgimento.
Art. 2 – Procedure elettorali
2.1 L’Assemblea procede alla elezione del Consiglio di Amministrazione, il cui numero dispari di componenti sarà rapportato al numero dei soci iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente, nella misura di: 5 componenti fino a 100 soci, 7 componenti da 101 a 200 soci, 9 componenti oltre 200 soci. L’Assemblea procede, inoltre, alla elezione del Collegio dei Revisori e dei Probiviri in numero di 3 per ogni collegio.
2.2 Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura entro 3 giorni dalle elezioni, specificando
l’organo collegiale in cui intende candidarsi, mediante sottoscrizione presso la sede oppure tramite
raccomandata o P.E.C. che devono, comunque, pervenire alla segreteria entro i 3 giorni previsti.
2.3 Ciascun Socio, avente diritto, potrà candidarsi per una sola funzione.
2.4 Nel caso in cui non vi siano candidature sufficienti, l’Assemblea potrà derogare ai termini indicati.
2.5 Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto più preferenze. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Pro Loco o in difetto per sorteggio; i non eletti, nell’ordine, potranno sostituire gli eletti in caso di successive surroghe.
2.6 Tutte le votazioni riferite a persone debbono essere effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, ai sensi dell’articolo 10.1 dello Statuto, mediante schede appositamente predisposte e vidimate.
2.7 La disposizione delle candidature sulle schede viene stabilita secondo l’ordine alfabetico dei candidati.
2.8 Le schede sono bloccate: la cancellazione o l’aggiunta di nominativi invalidano la scheda.
2.9 Il numero dei consiglieri da eleggere sarà quello deliberato dal C.d.A. uscente tenuto conto di quanto previsto all’art. 2.1 del presente regolamento.
2.10 Ogni elettore può esprimere preferenze per 2/3 rispetto al numero dei consiglieri da eleggere barrando la casella a lato del nominativo; in caso di indicazione in numero superiore a quello previsto la scheda sarà invalidata.
In caso di errore di compilazione l’elettore può chiedere l’annullamento e la conseguente sostituzione della scheda.
L’Assemblea insedia il seggio elettorale, composto da un Presidente, un Segretario ed un numero dispari adeguato di scrutatori (da 3 a 9), scelti tra Soci della Pro Loco che abbiano diritto di voto e che non siano candidati.
2.11 Le operazioni di voto per il rinnovo degli organi sociali rispettano tempi e modalità stabilite dall’Assemblea prima dell’insediamento del Seggio elettorale.
2.12 Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, firmato del Presidente del Seggio e sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.
2.13 Al termine dello spoglio dei voti il Presidente del Seggio Elettorale proclama ufficialmente tutti gli eletti.
2.14 Il Collegio dei Probiviri competente è quello neo eletto, salvo il caso che le irregolarità denunciate riguardino irregolarità dell’Assemblea o lo riguardino direttamente nella sua collegialità o nelle persone di propri componenti; in tale ultima particolare situazione sarà il precedente Collegio ad emettere la decisione.
Art.4 – Decadenza o dimissioni dagli organi collegiali
4.1 In caso di decadenza o di dimissioni durante il corso del mandato, i decaduti o dimessi sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive graduatorie. Se le decadenze o dimissioni raggiungono il numero di maggioranza dei componenti originariamente eletti si deve procedere a elezioni per il rinnovo dell’organo collegiale mediante Assemblea da convocarsi entro 90 giorni con le modalità previste dallo Statuto.
Art.5 – Elezione del Presidente, del vice Presidente e del Segretario del Consiglio di Amministrazione.
5.1 La seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro quindici giorni dall’elezione.
5.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di componenti pari a quanto stabilito dall’art 2.1 del presente regolamento ed elegge al suo interno la carica di presidente.
5.3 Il Consiglio di Amministrazione provvede, a norma dell’art. 11.1 dello Statuto, alla elezione del Vice Presidente.
5.4 Il Segretario, se facente parte del Consiglio di Amministrazione, è nominato a norma dell’art. 12.1 dello Statuto ed assume anche i servizi di tesoreria a norma dell’art.12.4 dello Statuto.
5.5 Il Segretario, nel caso in cui non sia consigliere, non ha diritto di voto a norma dell’art. 12.5 -comma adello Statuto e non potrà assumere la carica di tesoriere; in tale caso, il tesoriere sarà nominato all’interno del C.d.A.
5.6 Per le elezioni è sufficiente la maggioranza semplice.
5.7 Di tutte le operazioni (di scrutinio) deve essere redatto apposito verbale da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.
5.8 In caso di decadenza o di dimissione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, durante il corso del mandato, il Presidente proporrà al Consiglio la loro sostituzione nella prima convocazione successiva all’evento, secondo le modalità del presente Regolamento.
Art.6 – Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente del Collegio dei Probiviri
6.1 Nella seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione vengono eletti anche i rispettivi presidenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
6.2 Il Presidente di ciascun Collegio viene eletto fra i componenti effettivi del Collegio stesso.
6.3 Tutte le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto mediante schede o, in caso di un unico candidato, per acclamazione.
6.4 Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.
6.5 Hanno pari dignità di voto sia i componenti effettivi che quelli supplenti.
6.6 L’elezione del Presidente dei due Collegi avviene a maggioranza semplice.
6.7 Ad elezione del Presidente avvenuta, lo stesso assume la presidenza dei lavori del rispettivo Collegio.
6.8 Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.
6.9 In caso di decadenza o di dimissioni di un componente effettivo del Collegio gli subentrerà il componente supplente che ha ricevuto maggiori preferenze o, in caso di parità, il socio più anziano di iscrizione alla pro loco senza interruzione di continuità.
6.10 Il Collegio deve essere integralmente rinnovato nel caso in cui si verifichino decadenze o dimissioni di due membri effettivi.
6.11 Espletata la prima surroga di componenti, il Collegio sarà considerato integralmente decaduto e sarà cura del Presidente del C.d.A. convocare l’Assemblea dei Soci per la conseguente elezione.
Art.7 – Ricorsi
7.1 I ricorsi vanno presentati esclusivamente in forma scritta a firma autografa dei soggetti di cui all’articolo 14.3 dello Statuto entro il termine massimo di trenta giorni dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza del fatto che origina il ricorso.
7.2 Il ricorso deve contenere, pena nullità, lo specifico riferimento alla situazione dell’articolo 14.3 dello Statuto cui si riferisce.
7.3 I ricorsi vanno trasmessi al Presidente del Collegio dei Probiviri tramite lettera protocollata, o raccomandata A.R., o P.E.C.
7.4 Al Presidente del Collegio è attribuita espressamente la facoltà di compiere un primo sommario esame per verificare l’ammissibilità del ricorso o il suo rigetto.
7.5 In caso di esito positivo dell’istruttoria il Presidente del Collegio dei Probiviri convocherà senza indugio gli altri componenti del Collegio al fine di addivenire al più presto, e comunque entro il termine di sessanta giorni, alla relativa decisione.
7.6 Sia gli eventuali rigetti dei ricorsi che le decisioni relative a quelli accolti dovranno essere notificate al ricorrente, con le stesse modalità previste per i ricorsi (art. 7.3), specificando le adeguate motivazioni; copia della notifica va inviata tramite posta ordinaria per conoscenza sia al Presidente del C.d.A che a quello Regionale dell’UNPLI.
7.7 Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e quindi definitive.
Art. 8 – Rimandi
8.1 Per tutto quanto non disciplinato in maniera diversa, si fa espresso riferimento al Regolamento Regionale ed al Regolamento Nazionale vigente.
Art. 9 – Abrogazione
9.1 Con l’approvazione del presente testo vengono espressamente abrogati i regolamenti elettorali precedenti.
Art. 10 – Incompatibilità, ineleggibilità e cumulo di cariche.
10.1 Qualsiasi carica o incarico ricoperti nella Pro Loco “Luigi Strada” sono incompatibili con cariche o incarichi politici e amministrativi in Enti pubblici o in strutture politiche, così come sono incompatibili tra loro cariche negli organi collegiali tra soci aventi rapporti di parentela familiare ( padre/madre-figli, marito-moglie, fratelli-sorelle ).
10.2 Non sono eleggibili a qualsiasi carica all’interno della Pro Loco “Luigi Strada” i cittadini che abbiano pendenze o procedimenti giudiziari penali in corso, o abbiano subito condanne penali o gravi sanzioni disciplinari.
10.3 Il detentore di una qualsiasi carica all’interno della Pro Loco “Luigi Strada” all’atto della propria sottoscrizione a partecipare alla elezione o esercizio di una qualsiasi carica amministrativa o politica deve rassegnare immediatamente le proprie dimissioni dalla carica ricoperta.
Letto e approvato nell’assemblea generale dei soci il _________
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